La cittadinanza Italiana: tutto quello che vuoi sapere ?Cosa è la cittadinanza La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E' considerato cittadino italiano dalla nascita il figlio di padre o madre cittadini al momento della sua nascita, ovunque essa avvenga. È cittadino italiano anche chi nasce nel territorio della Repubblica se i genitori sono apolidi (cioè non hanno nessuna cittadinanza) o ignoti oppure se lo Stato di loro appartenenza non prevede per legge che il figlio mantenga la cittadinanza dei genitori. Come si acquista la cittadinanza L’acquisto della cittadinanza avviene con modalità diverse nelle varie ipotesi previste dalla legge. Esaminiamo di seguito le ipotesi principali: Minorenne. Il figlio minorenne di chi acquista la cittadinanza italiana diviene italiano, pur se residente all’estero e pur se possiede un’altra cittadinanza. Lo stesso accade per il figlio minore di una donna straniera (di primo letto) che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. In tutti i casi elencati sopra, è necessario che il minore conviva con il genitore che diventa italiano nel momento in cui ciò avviene. Maggiorenne. Il figlio maggiorenne riconosciuto conserva la propria cittadinanza ma entro un anno dal riconoscimento può scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Stranieri. Gli stranieri e gli apolidi (cioè le persone prive di cittadinanza) figli o nipoti di ex cittadini italiani per nascita, acquistano la cittadinanza italiana su specifica richiesta qualora soddisfino particolari condizioni: pubblico impiego alle dipendenze dello stato o residenza legale da almeno due anni in Italia al raggiungimento della maggiore età. Gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza, sempre su richiesta dell’interessato, se hanno risieduto in Italia legalmente e senza interruzioni dalla nascita fino alla maggiore età (nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno d’età, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza dovrà comunicare ufficialmente allo straniero la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età; se questa comunicazione non viene fatta, lo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche dopo il compimento del diciannovesimo anno di età). Le norme previste per gli stranieri si applicano anche per i rifugiati e per gli apolidi. È anche previsto che, allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale. Matrimonio. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente da almeno due anni in Italia, oppure se risiede all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio e sempre che non siano intervenute separazioni, annullamenti o scioglimenti. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Residenza. I casi di naturalizzazione sono previsti dalla legge che consente l’acquisto della cittadinanza italiana agli stranieri che abbiano adempiuto gli obblighi di legge per il soggiorno in Italia e siano regolarmente iscritti nell’anagrafe del comune dove risiedono. La legge distingue diverse categorie di destinatari fissando per ciascuna un diverso periodo di residenza legale. Filiazione. La cittadinanza consegue al riconoscimento della dichiarazione giudiziale di filiazione (vedi scheda sui figli naturali) durante la minore età del figlio da parte di cittadino italiano (se il genitore è italiano al momento della dichiarazione). La regola vale anche per i figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, ma sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento e agli alimenti. Adozione. Acquista la cittadinanza il minore straniero adottato da un cittadino italiano. Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana. La richiesta può essere fatta da: il coniugato con un cittadino italiano se risiedente legalmente in Italia da almeno due anni, a partire dalla data del matrimonio; il residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi scheda sul divorzio dei coniugi) e non deve sussistere una separazione legale. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. La domanda di cittadinanza (v. modulo Domanda di cittadinanza per matrimonio) va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 16,00 euro. Per i residenti all’estero, la domanda va presentata, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare. Cittadinanza per matrimonio: documentazione richiesta Alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti: estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato; certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato. Possono essere autocertificati, con dichiarazione, i seguenti documenti: residenza anagrafica; composizione del nucleo familiare; posizione giudiziaria del richiedente su territorio italiano. È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo dei seguenti certificati: cittadinanza italiana del coniuge; condizioni di validità del matrimonio. Per i cittadini comunitari è possibile autocertificare anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Per i rifugiati politici è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese di origine. Cittadinanza per matrimonio: conclusione e rigetto Il termine per la conclusione del procedimento per il conferimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Una volta accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, il Prefetto predispone il provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana. La competenza è stata trasferita alle Prefetture dalla recente Direttiva del Ministero dell’Interno del 7 marzo 2012. Qualora, durante l’istruttoria, emergano ragioni inerenti la Sicurezza della Repubblica, il provvedimento di concessione della cittadinanza sarà emanato dal Ministero dell’Interno. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento è necessario prestare giuramento presso il Comune di residenza e, dal giorno successivo, sarà acquistata la cittadinanza italiana. Non sarà necessario rinunciare alla cittadinanza di origine. La domanda può essere rigettata: per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità. I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere di ottenere la cittadinanza italiana che verrà concessa loro con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. La richiesta può essere presentata da: il cittadino non comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 10 anni; il cittadino comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 4 anni; l’apolide o il rifugiato politico, se risiedenti legalmente in Italia da almeno 5 anni; il figlio o nipote in linea retta di secondo grado (cioè nipoti di nonni, non di zii) di cittadini italiani per nascita, se risiedenti legalmente in Italia da 3 anni; chi è nato in Italia e risiede legalmente in Italia da 3 anni; il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, se risiedente legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione; chi ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può presentare la domanda alla competente autorità consolare). La domanda di cittadinanza (v. modulo Domanda di cittadinanza per residenza) va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull’apposito modello ove va apposta una marca da bollo da 16,00 euro. Alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti: estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e legalizzato; certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato. Possono essere autocertificati, con dichiarazione, i seguenti documenti: residenza anagrafica; composizione del nucleo familiare; posizione giudiziaria sul territorio italiano; reddito degli ultimi tre anni. Per i cittadini comunitari è possibile autocertificare anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Per i rifugiati politici è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico. Eventualmente bisognerà produrre la documentazione dalla quale risulta che un discendente del richiedente è stato cittadino italiano per nascita. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione regolare e completa. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto verrà notificato all’interessato dalla Prefettura di competenza. Quando si acquista la cittadinanza italiana per residenza non si è obbligati a rinunciare alla cittadinanza di origine. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, bisogna prestare giuramento presso il Comune di residenza. La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da: mancanza del periodo di residenza legale; insufficienza dei redditi; precedenti penali; insufficiente livello di integrazione. Bisogna ricordare che, nel caso in esame, la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione. Le domande per l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Se la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata da persona maggiorenne, il costo è di euro 300.
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