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Sanatoria, l’insufficienza economica del datore di lavoro è causa non imputabile al lavoratore

Michele Spadaro TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1196/2014 del 05/11/2014 Con riferimento al profilo ostativo dell’insufficienza economica del datore di lavoro, l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 accorda al lavoratore la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza sopra citata n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione”.061 Dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell’emersione.