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Carta di soggiorno per stranieri: richiesta del familiare convivente

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, conosciuta come carta di soggiorno, può essere richiesto da diverse categorie di immigrati in Italia. Oggi parliamo della carta di soggiorno per stranieri richiesta del familiare convivente. Questo documento segue le predisposizioni dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/98 e successive modifiche; articoli 16 e 17 del D.P.R (Decreto del Presidente della Repubblica) n.394/99 e successive modifiche. Principali documenti richiesti 1.Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato: questo significa che bisogna riempire il kit che va ritirato presso qualsiasi ufficio delle Poste Italiane che ha il servizio di Sportello Amico. Bisogna compilare non solo il Modulo 1, ma anche il Modulo 2 se si è in possesso di redditi propri. 2.Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equivalente. Per conoscere tutti i documenti che possono sostituire il passaporto, clicca qui. 3.Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativo all’anno precedente, se lo percepisce, e del familiare convivente.
4.Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (solo per il richiedente straniero maggiorenne). 5.Fotocopia della documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall’estero la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiane, salvo se è diversamente disposto da accordi internazionali.
– Possono richiedere la carta di soggiorno per famiglia: il coniuge, il figlio minore con più di 14 anni (i figli minori minori di 14 anni sono inseriti nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori), convivente di cittadino straniero, i figli minori, gli ascendenti dei cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Europea che svolge in Italia attività lavorativa e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia, che nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge, il coniuge, i figli minori, i genitori del cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea presente in Italia per studio o residenza, a condizione che il nucleo familiare non costituisca un onere per l’assistenza sociale in Italia.
– La richiesta di carta di soggiorno dello straniero coniuge, figlio minore, o genitore conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea, residente in Italia, deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. – Lo straniero che fa ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con il cittadino italiano o con un cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea, o con cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata, conosciuto come carta di soggiorno. – La carta di soggiorno di soggiorno è a tempo indeterminato – La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o dell’ultimo aggiornamento. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredato di nuove fotografie o altri dati da aggiornare.
– La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto in giudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall’art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. In questo caso scatta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.