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Busta paga; il datore di lavoro è obbligato a consegnarla?

Obbligo di consegna della busta paga? Ai sensi della legge n. 4/1953 il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai propri dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Sorge, pertanto, per il datore di lavoro l’obbligo di consegnare al lavoratore un prospetto paga (o cedolino paga), ovvero un documento in grado di mettere il lavoratore in condizione di verificare come è stato determinato il proprio compenso. Particolare rilevanza è ricoperta dal momento in cui il cedolino deve essere consegnato. La norma afferma che “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”. Stando quindi all’interpretazione letterale della norma sembra si possa sostenere che l’obbligo di consegna del cedolino paga decorra solo al “momento della corresponsione della retribuzione” intendendo, come corresponsione il momento del versamento della retribuzione e quindi l’effettivo pagamento al lavoratore.
Le modalità per ottemperare all’obbligo della consegna della busta paga vanno dalla consegna cartacea al lavoratore con sottoscrizione di una copia della busta paga effettuata per ricevuta (firma della busta paga da parte del lavoratore), all’invio via email PEC o email ordinaria, fino alla possibilità di consegnare la busta paga online tramite pubblicazione sul sito web aziendale in apposita area riservata. Vediamo le diverse modalità. Consegna cartacea Lo strumento ordinario di consegna della busta paga è la consegna della copia cartacea della busta paga, provvista di sottoscrizione per accettazione e dimostrazione di avvenuta consegna da parte del lavoratore, il quale con la firma accetta la cifra indicata in busta paga e gli elementi della retribuzione indicati. Il datore di lavoro che consegna la busta paga cartacea al lavoratore senza ricevere la firma della stessa, può dimostrare l’avvenuta consegna del prospetto paga anche con la prova testimoniale, ossia con testimoni che dimostrino che il datore di lavoro ha adempiuto al suo obbligo di consegna.
Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro (risposta di interpello del Ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2008, n. 1) chiarendo che “In linea di principio non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell’effettiva consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione.”
Un ulteriore interpello del Ministero del Lavoro ha chiarito che oltre alla consegna della busta paga via email, è possibile anche ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 4 del 1953 attraverso la pubblicazione della busta paga online su un sito web aziendale, dotato di un’area riservata al lavoratore con accesso tramite username e password. E’ però necessario che l’azienda da un lato abbia evidenza dei download del lavoratore e dall’altro lato possa dimostrare di aver messo online sul sito web la busta paga del dipendente.