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Busta paga; il datore di lavoro è obbligato a consegnarla?

Le modalità per ottemperare all’obbligo della consegna della busta paga vanno dalla consegna cartacea al lavoratore con sottoscrizione di una copia della busta paga effettuata per ricevuta (firma della busta paga da parte del lavoratore), all’invio via email PEC o email ordinaria, fino alla possibilità di consegnare la busta paga online tramite pubblicazione sul sito web aziendale in apposita area riservata. Vediamo le diverse modalità. Consegna cartacea Lo strumento ordinario di consegna della busta paga è la consegna della copia cartacea della busta paga, provvista di sottoscrizione per accettazione e dimostrazione di avvenuta consegna da parte del lavoratore, il quale con la firma accetta la cifra indicata in busta paga e gli elementi della retribuzione indicati. Il datore di lavoro che consegna la busta paga cartacea al lavoratore senza ricevere la firma della stessa, può dimostrare l’avvenuta consegna del prospetto paga anche con la prova testimoniale, ossia con testimoni che dimostrino che il datore di lavoro ha adempiuto al suo obbligo di consegna.