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Busta paga; il datore di lavoro è obbligato a consegnarla?

Obbligo di consegna della busta paga? Ai sensi della legge n. 4/1953 il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai propri dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Sorge, pertanto, per il datore di lavoro l’obbligo di consegnare al lavoratore un prospetto paga (o cedolino paga), ovvero un documento in grado di mettere il lavoratore in condizione di verificare come è stato determinato il proprio compenso. Particolare rilevanza è ricoperta dal momento in cui il cedolino deve essere consegnato. La norma afferma che “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”. Stando quindi all’interpretazione letterale della norma sembra si possa sostenere che l’obbligo di consegna del cedolino paga decorra solo al “momento della corresponsione della retribuzione” intendendo, come corresponsione il momento del versamento della retribuzione e quindi l’effettivo pagamento al lavoratore.