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Genitori stranieri irregolari: riconoscimento del figlio e diritto al permesso di soggiorno

Il problema si pone per il genitore cittadino straniero, irregolarmente presente nel territorio italiano. L'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/98, come modificato dall'articolo 1 della Legge n. 94/09 ("pacchetto sicurezza"), stabilisce, infatti, che lo straniero deve esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno (al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero). Egli quindi rischierebbe di essere segnalato alle Autorità di pubblica sicurezza. Sul punto è intervenuta una circolare del Ministero dell'Interno (circolare n. 19 del 7 agosto 2009), secondo cui la norma sopra citata (articolo 6 , comma 2) non può riguardare le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato. Il cittadino straniero irregolare che presenti tale dichiarazione non può essere segnalato alle Autorità, analogamente a quanto prevede l'articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98 (articolo 35, comma 5: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"). Pertanto, il padre o la madre senza permesso di soggiorno hanno diritto a fare dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro tre giorni dal parto oppure entro dieci giorni dal parto presso il Comune, e che non verranno segnalati alle Autorità. Ad ogni modo essi avranno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, alle condizioni sopra specificate.